STRALCI DALLO STATUTO DELLA
FONDAZIONE FEDERICO
OZANAM
–
VINCENZO DE PAOLI
ONLUS
ART. 1:
Denominazione – Natura
In conformità all’Atto costitutivo allegato, è istituita
la FONDAZIONE FEDERICO OZANAM – VINCENZO DE PAOLI – ONLUS
La Fondazione assume nella propria denominazione la
qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve
Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene
inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
………………………..
ART. 2:
Scopi
La Fondazione non
ha fini di lucro. Persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale con
particolare riferimento alla prevenzione delle forme di emarginazione sociale e
al miglioramento degli interventi sociali secondo i principi di Federico Ozanam
e Vincenzo De Paoli.
La Fondazione si propone come attività connessa, sia
direttamente che attraverso università, enti di ricerca o altre fondazioni che
le svolgono direttamente, le seguenti attività:
-
la promozione, il sostenimento e la realizzazione di
ricerche di particolare interesse sociale sui temi oggetto dei suoi studi,
finanziando progetti o erogando borse di studio;
-
attività formative culturali in materia caritativa e
solidaristica promuovendo ed organizzando a livello nazionale e locale
iniziative quali convegni, seminari, conferenze e incontri di studio e
formazione;
-
sviluppare contatti e
collaborazione non solo con le organizzazioni vincenziane ma anche con altre
associazioni e fondazioni con analoghe finalità;
-
promuovere
pubblicazioni e riviste culturali che curino le tematiche di solidarietà
sociale secondo F. Ozanam e Vincenzo De Paoli;
-
curare e valorizzare gli archivi storici delle
organizzazioni vincenziane;
-
elaborare e sostenere lo studio di progetti di
solidarietà sociale e tutela dei diritti civili, di prevenzione delle forme
di emarginazione sociale e di miglioramento degli interventi sociali
-
promuovere studi per l’istituzione di una cattedra universitaria o
iniziative didattiche relative alle tematiche della solidarietà in campo
sociale e vincenziano;
……………………..
ART. 3:
Membri della Fondazione
1)
Fanno parte di diritto della Fondazione i fondatori, come
da Atto costitutivo, i tre membri delle Associazioni Società San Vincenzo De
Paoli in Italia: il Presidente della Federazione Nazionale della San Vincenzo
italiana, il Coordinatore Lazio Umbria della San Vincenzo, il Presidente
Associazione Consiglio Centrale di Roma della San Vincenzo e i tre membri dei
Gruppi di Volontariato Vincenziano Italia: la Presidente Nazionale
italiana dei G.V.V.,
la Presidente Regionale
del Lazio dei G.V.V., la
Presidente dei Gruppi cittadini di Roma.
2)
Fanno altresì parte della Fondazione come aderenti coloro
che, appartenendo o non appartenendo alle predette organizzazioni, accettano i
principi a cui si ispira la Fondazione,
partecipano alle sue attività o elargiscono
contributi finanziari. Tali contributi vengono stabiliti dal Comitato esecutivo.
3)
Tutti i membri si riuniscono in Assemblea.
…………………………..
ART. 5:
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
1.
l’Assemblea;
2.
il
Consiglio di Amministrazione;
3.
il
Presidente e i Vicepresidenti;
4.
il
Comitato Esecutivo;
5.
il
Collegio dei Revisori dei Conti;
6.
il
Segretario Generale;
7.
il
Tesoriere.
Costituisce
parte integrante della Fondazione il Comitato scientifico. La sua organizzazione
ed attività sono indicate all’articolo 19. Il Comitato scientifico non ha
responsabilità amministrative ma solo di proposta e verifica culturale.
ART. 6:
Durata delle Cariche – Remunerazione
Tutte le
cariche della Fondazione hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Allo scopo di poter eleggere in tempo il nuovo
Consiglio, il Comitato esecutivo scade sei mesi dopo del Consiglio di
Amministrazione.
Per i membri del Consiglio di Amministrazione e
degli altri organi della Fondazione (esclusi i membri ordinari del Collegio dei
Revisori dei Conti) non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese
sostenute. Solo i consulenti ed i collaboratori potranno essere remunerati
secondo la normativa vigente.
Tutti i membri degli organi della Fondazione e del
Comitato scientifico sono volontari che accettano interamente i principi a cui
si ispira la Fondazione
e contribuiscono concretamente alle attività con la loro collaborazione
gratuita.
……………..
ART. 7:
Assemblea
1)
L’Assemblea approva i bilanci ed elegge i membri ordinari del Consiglio di
Amministrazione secondo l’Art. 8 e le modalità indicate dal Comitato esecutivo.
Elegge anche il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dell’Assemblea è
il Presidente della Fondazione che la convoca almeno una volta all’anno.
2)
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la metà dei
componenti in proprio o a mezzo di delega da conferire esclusivamente ad altri
aderenti. In seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo degli
aderenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti.
ART. 8:
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
numero minimo di 9
ad un massimo di 18 membri come segue:
a)
Numero sei Fondatori come risulta dall’Atto costitutivo.
b)
I
tre membri di diritto facenti parte delle Associazioni Società San Vincenzo De
Paoli.
c)
I
tre membri di diritto facenti parte dei G.V.V. qualora accettino l’incarico.
d)
Da tre membri
(minimo) a sei (massimo), eletti fra gli aderenti come indicato
al punto 2 dell’art. 3.
I membri possono farsi sostituire da altri membri per singole
riunioni. La mancata presenza non giustificata a tre riunioni consecutive dei
membri ordinari, comporta la loro decadenza.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione possono
essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione funziona anche in
mancanza di elezione di alcuni membri ordinari tenendo conto che per la validità
delle riunioni e delle maggioranze il Consiglio in tal caso
si deve ritenere momentaneamente composto da un numero ridotto di membri.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre
anni. I membri di diritto faranno comunque parte del nuovo Consiglio fino alla
scadenza del mandato nella carica di appartenenza e sono sostituiti dai loro
rispettivi successori alla carica.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica
tre anni. Presidente, Vicepresidenti, Segretario Generale e Tesoriere dopo la
scadenza proseguono il loro mandato solo per l’ordinaria amministrazione fino
alla elezione di nuovi membri.