F ONDAZIONE FEDERICO OZANAM
VINCENZO DE PAOLI
ONLUS
E
retta in Ente Morale con D. M. del 27/1/ 2000

C.F.96386120586

Uffici: Via della Pigna 13/a 00186 Roma 

 info@fondazioneozanam.org  Tel. 06/6797393  Fax 06/6797744

Sede Legale: C/O Studio Menna, Via Germanico 107, 00192 ROMA

 
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S. Vincenzo De Paoli
Federico Ozanam
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STRALCI DALLO STATUTO DELLA

FONDAZIONE FEDERICO OZANAM – VINCENZO DE PAOLI 

ONLUS

 

 

ART. 1:  Denominazione – Natura

 

            In conformità all’Atto costitutivo allegato, è istituita la FONDAZIONE FEDERICO OZANAM – VINCENZO DE PAOLI – ONLUS

            La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

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ART. 2:  Scopi

 

            La Fondazione non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale con particolare riferimento alla prevenzione delle forme di emarginazione sociale e al miglioramento degli interventi sociali secondo i principi di Federico Ozanam e Vincenzo De Paoli.

La Fondazione si propone come attività connessa, sia direttamente che attraverso università, enti di ricerca o altre fondazioni che le svolgono direttamente, le seguenti attività:

  1. la promozione, il sostenimento e la realizzazione di ricerche di particolare interesse sociale sui temi oggetto dei suoi studi, finanziando progetti o erogando borse di studio;

  2. attività formative culturali in materia caritativa e solidaristica promuovendo ed organizzando a livello nazionale e locale iniziative quali convegni, seminari, conferenze e incontri di studio e formazione;

  3.  sviluppare contatti e collaborazione non solo con le organizzazioni vincenziane ma anche con altre associazioni e fondazioni con analoghe finalità;

  4.  promuovere pubblicazioni e riviste culturali che curino le tematiche di solidarietà sociale secondo F. Ozanam e Vincenzo De Paoli;

  5.   curare e valorizzare gli archivi storici delle organizzazioni vincenziane;

  6. elaborare e sostenere lo studio di progetti di solidarietà sociale e tutela dei diritti civili, di prevenzione delle forme di emarginazione sociale e di miglioramento degli interventi sociali

  7. promuovere studi per l’istituzione di una cattedra universitaria o iniziative didattiche relative alle tematiche della solidarietà in campo  sociale e vincenziano;

 

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ART. 3:  Membri della Fondazione

1)      Fanno parte di diritto della Fondazione i fondatori, come da Atto costitutivo, i tre membri delle Associazioni Società San Vincenzo De Paoli in Italia: il Presidente della Federazione Nazionale della San Vincenzo italiana, il Coordinatore Lazio Umbria della San Vincenzo, il Presidente Associazione Consiglio Centrale di Roma della San Vincenzo e i tre membri dei Gruppi di Volontariato Vincenziano Italia: la Presidente Nazionale italiana dei G.V.V., la Presidente Regionale del Lazio dei G.V.V., la Presidente dei Gruppi cittadini di Roma.

2)      Fanno altresì parte della Fondazione come aderenti coloro che, appartenendo o non appartenendo alle predette organizzazioni, accettano i principi a cui si ispira la Fondazione,  partecipano alle sue attività o elargiscono contributi finanziari. Tali contributi vengono stabiliti dal Comitato esecutivo.

3)      Tutti i membri si riuniscono in Assemblea.

 

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ART. 5:  Organi della Fondazione

 

Sono organi della Fondazione:

1.      l’Assemblea;

2.      il Consiglio di Amministrazione;

3.      il Presidente e i Vicepresidenti;

4.      il Comitato Esecutivo;

5.      il Collegio dei Revisori dei Conti;

6.      il Segretario Generale;

7.      il Tesoriere.

 

            Costituisce parte integrante della Fondazione il Comitato scientifico. La sua organizzazione ed attività sono indicate all’articolo 19. Il Comitato scientifico non ha responsabilità amministrative ma solo di proposta e verifica culturale.

 

ART. 6:  Durata delle Cariche – Remunerazione

 

           Tutte le cariche della Fondazione hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Allo scopo di poter eleggere in tempo il nuovo Consiglio, il Comitato esecutivo scade sei mesi dopo del Consiglio di Amministrazione.  

Per i membri del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi della Fondazione (esclusi i membri ordinari del Collegio dei Revisori dei Conti) non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute. Solo i consulenti ed i collaboratori potranno essere remunerati secondo la normativa vigente.

           Tutti i membri degli organi della Fondazione e del Comitato scientifico sono volontari che accettano interamente i principi a cui si ispira la Fondazione e contribuiscono concretamente alle attività con la loro collaborazione gratuita.

 

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ART. 7: Assemblea

 

1)      L’Assemblea approva i bilanci ed elegge i membri ordinari del Consiglio di Amministrazione secondo l’Art. 8 e le modalità indicate dal Comitato esecutivo. Elegge anche il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente della Fondazione che la convoca almeno una volta all’anno.

2)      L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la metà dei componenti in proprio o a mezzo di delega da conferire esclusivamente ad altri aderenti. In seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo degli aderenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

 

ART. 8: Consiglio di Amministrazione

 

      Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 9 ad un massimo di 18 membri come segue:

a)      Numero sei Fondatori come risulta dall’Atto costitutivo.

b)      I tre membri di diritto facenti parte delle Associazioni Società San Vincenzo De Paoli.

c)      I tre membri di diritto facenti parte dei G.V.V. qualora accettino l’incarico.

d)      Da tre membri (minimo) a sei (massimo), eletti fra gli aderenti come indicato al punto 2 dell’art. 3.

I membri possono farsi sostituire da altri membri per singole riunioni. La mancata presenza non giustificata a tre riunioni consecutive dei membri ordinari, comporta la loro decadenza.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

            Il Consiglio di Amministrazione funziona anche in mancanza di elezione di alcuni membri ordinari tenendo conto che per la validità delle riunioni e delle maggioranze il Consiglio in tal caso si deve ritenere momentaneamente composto da un numero ridotto di membri.

 

            Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I membri di diritto faranno comunque parte del nuovo Consiglio fino alla scadenza del mandato nella carica di appartenenza e sono sostituiti dai loro rispettivi successori alla carica.

 

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Presidente, Vicepresidenti, Segretario Generale e Tesoriere dopo la scadenza proseguono il loro mandato solo per l’ordinaria amministrazione fino alla elezione di nuovi membri.

 

 

 

 

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