Quando abbiamo iniziato con il prof. Moro e con il prof. Belotti a ragionare
sulla ricerca eravamo già convinti – sulla base dei dati ufficiali del
Ministero di Giustizia - che la condizione dei minori stranieri detenuti era
caratterizzata da una doppia emarginazione: non solo devianti ma anche
stranieri e ciò comportava rischi maggiori di carcerazione ed emarginazione
sociale.
I dati che sono stati
raccolti con la ricerca hanno totalmente confermato questa ipotesi ma, nel
contempo, hanno notevolmente arricchito le conoscenze che si possiedono sul
fenomeno dei minori stranieri devianti. Ma andiamo con ordine.
La Fondazione, attraverso la
ricerca si è proposta di raggiungere diversi obiettivi:
-
conoscere la
rilevanza di un fenomeno ormai di una certa consistenza; rilevare le sue reali
caratteristiche non solo numeriche ma anche qualitative; indagare sul suo
insediamento nelle varie realtà del paese; conoscere da quali paesi provengono
questi ragazzi;
-
comprendere, con
maggior precisione e approfondimento, quali sono i percorsi seguiti dai
ragazzi che arrivano alla segregazione carceraria; quali i fattori che
influiscono nel progressivo inserimento nella devianza di un ragazzo che viene
da lontano con tante speranze ed esperimenta invece una realtà dura che lo
respinge; conoscere se a spingerlo nel tunnel della devianza vi sia stata o
non l’azione di un criminalità adulta che tende sempre più a sfruttare le
persone di minore età; quali siano le cause del loro allontanamento dai
propri paesi di origine e quali le difficoltà di inserimento proficuo nella
realtà italiana.
Per raggiungere questi
obiettivi è stata realizzata un’analisi approfondita dei fascicoli dei minori
detenuti con incardinamento del loro processo presso i tribunali per minorenni
di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Bari, Lecce. Si sono scelti i
tribunali delle zone in cui è presente il fenomeno della segregazione
carceraria di minori stranieri.
Oltre all’analisi dei
fascicoli penali attraverso interviste agli stessi ragazzi e ad alcuni
testimoni qualificati (magistrati, cappellani delle carceri, direttori di
istituti penali, operatori sociali) si è cercato di avere una visione più
adeguata e approfondita sia delle difficoltà che questi ragazzi incontrano
nell’inserimento nel nostro paese sia delle cause che li hanno portati al
delitto sia delle loro esigenze inappagate sia dei sostegni di cui avrebbero
bisogno.
Sono stati analizzati 276
fascicoli penali di minorenni stranieri relativi all’anno 2003, suddivisi per
istituto penale di riferimento.
Una prima parte dei dati
permette di cogliere le principali caratteristiche della devianza minorile
straniera:
-
a forte prevalenza maschile che conferma da
una parte che le difficoltà nel processo di crescita che portano al
disadattamento ed alla devianza nelle donne si esprimono per lo più con
comportamenti irregolari diversi da quelli penalmente sanzionati e da un’altra
parte che la risposta dell’ordinamento è, per il genere femminile, meno
arcigna di quella usata nei confronti del genere maschile;
-
legata a ben precise provenienze nazionali
ma che presenta anche una gamma notevole di provenienze nazionali diverse;
-
prevalentemente
concentrata tra i sedici e i diciassette anni anche se vi è una non
irrilevante presenza di minori di sedici anni;
-
legata anche alla
scarsa acculturazione; è però anche da sottolineare come una notevole
percentuale del campione abbia avuto anche esperienze di inserimenti
scolastici in Italia, il che documenta sia un certo radicamento nel mondo
italiano di questi ragazzi sia l’incapacità delle strutture scolastiche
italiane di sostenere il ragazzo evitando fenomeni di criminalità e di
devianza;
-
non dovuta solo alle difficoltà connesse con un
primo impatto non protetto con la realtà dell’immigrazione: risulta
infatti, dai dati relativi al momento dell’ingresso in Italia, che se la metà
è entrato in Italia da meno di un anno prima degli interventi limitativi della
libertà, il venti per cento ha avuto una permanenza nel nostro paese tra uno e
due anni. Significativo anche il dato sulla prima entrata nel nostro paese: su
un campione di 238 ragazzi 17 risultano essere entrati in Italia da diversi
anni perché avevano al momento del primo ingresso meno di 10 anni;
-
non connessa solo all’isolamento del ragazzo
straniero immigrato in Italia: dai dati emerge infatti che, se il 40% del
campione è entrato in Italia da solo, il 60% è entrato accompagnato da
qualcuno. Per lo più la persona che li ha accompagnati è la madre o fratelli o
il padre. Si indicano nei dati anche amici o conoscenti o altri parenti:
questa indicazione non può essere in alcun modo rassicurante perché dietro
queste figure vi possono nascondersi anche meri accompagnatori per danaro
ovvero anche veri e propri sfruttatori dei ragazzi immigrati;
-
in notevole percentuale clandestina e comunque
totalmente spaesata nella nuova realtà in cui si trovano bruscamente immessi:
solo 54 avevano il permesso di soggiorno, solo 74 conoscevano la lingua, oltre
la metà erano in Italia senza fissa dimora e quindi totalmente allo sbando;
-
conseguenza anche
della incapacità delle istituzioni di intervenire per sostenere i
ragazzi stranieri che tentano l’avventura dell’immigrazione nel nostro paese:
è significativo il dato che dei minori entrati in Italia da soli solo per nove
di essi vi è stata una presa in carica da parte del Comitato per minori
stranieri; che tra questi solo per tre sono state chieste informazioni ai
servizi territoriali il che dimostra che in realtà il Comitato non si è preso
la briga neppure di cercare di conoscere la storia del ragazzo e le sue
aspettative e caratteristiche;
-
che non ha una
formale rappresentanza in un momento in cui è in pericolo la libertà personale:
dai dati sulle tutela aperte per minori sottoposti a provvedimenti restrittivi
della libertà personale emerge la sconvolgente verità che alla maggior parte
di questi minori non è stato nominato un tutore neppure al momento
dell’apertura di un procedimento penale. E’ vero che per alcuni di questi
ragazzi potrebbe esserci un genitore per cui non era necessaria la nomina di
un tutore; ma poiché da un altro dato emerge che solo per il trenta per cento
dei ragazzi i genitori vivevano in Italia si deve logicamente ritenere che
molti ragazzi non hanno avuto, anche nel corso del processo, un esercente la
potestà.
-
che ha bisogno, per attuare il proprio
progetto, di sentirsi sostenuta: dai dati emerge che per lo più il reato è
stato commesso in concorso con altri; che il concorso per lo più si realizza
con soggetti di nazionalità straniera a dimostrazione dello scarso radicamento
territoriale di questa devianza; che una percentuale di minori non
indifferente ha concorso non con altri minori ma con adulti il che può far
ritenere l’esistenza di uno sfruttamento del minore da parte della criminalità
adulta;
-
di una certa pericolosità sociale: accanto
ai tradizionali reati di furto sono presenti in misura massiccia reati
relativi alla detenzione e spaccio di stupefacenti, alle rapine, all’omicidio,
al sequestro di persona a scopo di estorsione e al porto abusivo d’armi,
all’associazione a delinquere;
-
principalmente
di strada, immediatamente rilevabile dalle forze dell’ordine: è
sintomatico il dato che su 243 minori stranieri esaminati ben 231 siano stati
arrestati perché colti in flagranza di reato;
-
concentrata prevalentemente nelle aree
territoriali del Nord d’Italia il che potrebbe fare ritenere da una parte
che la devianza straniera anche minorile si localizzi nelle aree del nostro
territorio nazionale che sono più ricche;
non occasionale: risulta dai dati che
oltre la metà dei ragazzi esaminati avevano altre denunce penali a carico;
-
irrequieta che non accetta facilmente un
sostegno: è assai inquietante il dato per cui la maggior parte dei
ragazzi che entra in strutture di accoglienza si allontana arbitrariamente da
esse: evidentemente non è stato colto da questi ragazzi (per loro carenze o
per carenze della comunità di accoglienza) che la struttura che li accoglieva
non era un surrogato del carcere ma una risorsa per riprendere un itinerario
educativo.
Una seconda serie di
annotazioni riguardano gli interventi penali che vengono assunti nei
confronti di ragazzi stranieri che commettono fatti penalmente rilevanti
nella fase precedente al processo.
Risulta chiaramente
confermato il dato che la risposta più immediata che la comunità
organizzata in Stato è spinta a dare è quella tipicamente carceraria.
Conferma ulteriormente la
constatazione del ricorso massiccio a misure di tipo detentivo il dato
relativo alla tipologia delle misure cautelari adottate: le misure
cautelari sono prevalentemente di tipo custodialistico in internato.
Correttamente le misure cautelari hanno breve durata: meno di quattro
mesi per la maggior parte dei minori. E’ comunque da sottolineare che si ha
una percentuale del 40% di scarcerazione per scadenza dei termini, il che
appare singolare dato che per lo più vi è stata flagranza di reato.
E’ da segnalare il fatto che
vi è una rilevante violazione delle misure imposte da parte dei minori
stranieri ovviamente non ristretti in carcere.
Nella fase preliminare al
processo l’affidamento al servizio sociale avviene correttamente
nell’85% dei casi.
Una terza serie di
osservazioni è opportuno fare in relazione alle modalità con cui viene
svolto il procedimento penale nei confronti dei minori stranieri. Dai dati
raccolti emergono infatti elementi non del tutto tranquillizzanti che
sottolineano come il trattamento nei confronti del minore straniero non sia
sempre né omogeneo al trattamento usato nei confronti dei minori italiani che
delinquono, né capace di realizzare un autentico recupero di questo tipo di
devianza.
Nei confronti della devianza
straniera si ha l’impressione che si torni a privilegiare l’esame del fatto
in sè piuttosto che analizzare adeguatamente la personalità di chi
delinque al fine di individuare il trattamento più idoneo a realizzare il suo
recupero. E’ assai inquietante il dato secondo cui l’indagine di personalità è
fatta solo nella metà dei casi.
Sempre nei confronti di
questa devianza sembra che l’obiettivo principale del processo sia quello
di pervenire al più presto a una condanna senza impostare un progetto di
recupero sul ragazzo: è un dato assai significativo che i tribunali per
minorenni abbiano fatto ampio ricorso – sulla base di un consenso, non è
possibile sapere quanto informato, del minore straniero – al rito abbreviato.
E’ vero, e per questo il ragazzo vi ha ricorso, che il rito abbreviato
consente una riduzione nel terzo della pena ma è anche vero che il ricorso a
questo rito rende difficile una adeguata valutazione della personalità
dell’imputato e inibisce l’adozione della messa alla prova. Lo stesso vale per
il giudizio immediato che inibisce anch’esso la possibilità della messa alla
prova e un approfondimento dell’indagine sull’imputato: è veramente
giustificato il fatto che esso sia stato scelto nel 27% dei casi.
La risposta alla devianza di
questo tipo da parte dei Tribunali, quando si ricorre all’esaurimento della
procedura nell’udienza preliminare, finisce con l’essere prevalentemente la
condanna ad una pena detentiva: nell’udienza preliminare l’esito è nel 43%
quello di irrogazione di una condanna mentre nel 38% si ha un rinvio al
dibattimento. Solo nel 4% dei casi si concede il perdono giudiziario e solo
nel 10% dei casi si ricorre alla sospensione del processo con messa alla
prova. La dichiarazione di non imputabilità è quasi assente.
Assai diverso – ed il fatto è
assai significativo - è invece l’esito del procedimento se si attua il rito
ordinario: nelle sentenze dibattimentali si giunge per lo più ad una
dichiarazione di non imputabilità (ben nell’85% dei casi) o ad una messa alla
prova mentre irrisoria è la percentuale di condanne in questa fase del
processo. Ed è rilevante notare come per i minori italiani la percentuale di
condanne sia sempre molto minore del 30%.
E’ anche singolare che, pur
essendo le pene irrogate limitate nel tempo (la maggior parte delle condanne
ha una durata media di sei mesi e solo meno del 10% vede irrogata una pena
superiore ai due anni) quasi mai viene concessa – al contrario di
quanto avviene con i minori italiani - la sospensione condizionale della
pena: evidentemente la precarietà della situazione dei minori stranieri
porta, a priori, a previsioni del tutto sfavorevoli e a ritenere
opportuna una sanzione penale che deve essere immediatamente sofferta.
Ridottissima è la
percentuale di minori stranieri per cui è stata adottata la sospensione del
processo e la messa alla prova: ciò risulta dai dati della ricerca ma
anche dai dati più generali.
Viene così confermata la
constatazione, già fatta precedentemente, che per i minori italiani e i
minori stranieri il diritto appare diseguale.
I minori stranieri nel
processo sono sostanzialmente soli: si è già notato come scarsissime sono
le nomine di tutori agli imputati minorenni pur se questo rende
sostanzialmente invalido il processo e quindi anche la condanna e come molti
minori stranieri non conoscano affatto la lingua italiana. Appare anche assai
inquietante il dato secondo cui raramente è stato coinvolto un mediatore
culturale; è significativo il dato per cui nella maggior parte dei casi il
difensore è un difensore di ufficio (e si comprende così come non sia pretesa
la necessaria nomina di un tutore e non vi siano normalmente impugnazioni alle
sentenze di condanna e non sia sufficientemente richiesta la sospensione della
pena irrogata).
Ma anche più in generale i
minori stranieri affrontano le loro difficoltà senza alcun sostegno:
appare preoccupante il dato secondo cui, negli istituti penitenziari minorili,
la metà dei ragazzi in tali istituti ristretti non riceve mai la visita di
alcuno e che solo una minima parte riceve la visita di qualche volontario o di
un mediatore culturale. La condanna in queste condizioni diviene solo
una forte sofferenza da scontare in un assurdo silenzio: da essa non potrà
certo il minore straniero uscire recuperato ma solo ulteriormente inasprito
nei confronti di una sorte per lui particolarmente avversa e di una società
che gli si è dimostrata matrigna con un volto solo arcigno e sostanzialmente
crudele.
I dati raccolti inquietano ed
interrogano tutte le istituzioni, la magistratura ma anche il sistema dei
servizi sociali, la scuola ed il mondo del volontariato poiché propongono
diritti non riconosciuti e percorsi di forte emarginazione.
La magistratura, in accordo con il
Ministero di Giustizia, le regioni e gli enti locali deve proseguire il
percorso per rendere possibile anche nel caso dei minorenni stranieri,
l’accesso ai benefici di legge previsti per tutti i minori che entrano in
contatto con la giustizia minorile nel nostro paese.
Il mondo del volontariato, da
solo od in accordo con le istituzioni, deve assumere il problema della tutela
dei diritti dei minori stranieri ed in particolare lavorare affinché ai minori
stranieri non accompagnati sia assegnato un tutore effettivo e non solamente
formale o foriero di contraddizioni.
In questa direzione la
proposta del Prof. Moro alla Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli
è stata di promuovere un progetto di formazione per tutori di minori
stranieri. Si tratta di un’esigenza non più procrastinabile nel tempo. I dati
della ricerca hanno solo confermato una situazione che era evidente da tempo.
Infine, i dati della ricerca
sottolineano l’urgenza di interventi preventivi della devianza minorile che
coinvolgano effettivamente la scuola e le organizzazioni del territorio, sul
modello di quanto a suo tempo proposto dalla legge 216 del 1991. E’ vero che
nel frattempo è stata approvata la legge di ordinamento dei servizi alla
persona ma l’esigenza resta molto forte e solo minimamente i Piani di zona
hanno considerato anche questo contenuto particolare. In questa direzione
potrebbe essere utile una forte attenzione nel prossimo Piano di azione
nazionale sull’infanzia e l’adolescenza.